giovedì 5 maggio 2016

Pensione e assegno di invalidità: ultime sentenze

http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/99309/pensione-assegno-invalidita-ultime-sentenze.html

In alternativa se possiede una invalidità è previsto un assegno ordinario di invalidità: una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Oltre alla percentuale di invalidità sono richiesti almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Di fatto si tratta di un assegno pensionistico concesso indipendentemente dall’età del lavoratore, per l’erogazione del quale non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. L’assegno ha validità triennale, ma può essere confermato e prorogato se persistono i requisiti. L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:


  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo);
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

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